Cavalieri di Vittorio Veneto

Per la realizzazione di questa sezione dedicata ai “Cavalieri di Vittorio Veneto” vigevanesi per il prezioso e tempestivo aiuto si ringraziano:

Il Tenente Colonnello Carlo Venditti Capo della 5ª sezione – Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare III Reparto – Servizio Ricompense e Onorificenze.

Il Dott. Gian Luca Chiericati Segretario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano Comitato di Novara – VCO

Elenchi dei vigevanesi : Ordine di Vittorio Veneto e Insigniti di Sola Medaglia Ricordo

Ordine di Vittorio Veneto

Fonti normative

Legge 18 marzo 1968 n. 263

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

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1. A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.
Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.
Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

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  1. È istituito l’Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l’unica classe di cavaliere.

L’onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

Le insegne nell’Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

  1. Capo dell’Ordine è il Presidente della Repubblica.

L’Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d’armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell’Associazione nazionale combattenti.

Il presidente e i membri del consiglio dell’Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

  1. L’onorificenza dell’Ordine di Vittorio Veneto è concessa con il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa.

Per ottenere la concessione dell’onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell’Ordine, tramite il comune di residenza.

  1. Agli insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di L. 60.000.

L’assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

Un’annualità dell’assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all’atto del decesso del titolare.

L’assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell’ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

Alla liquidazione e al pagamento dell’assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

  1. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell’assegno di cui all’art. 5 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato per l’anno 1968, in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per l’anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Fonte di riferimento: http://www.quirinale.it/qrnw/onorificenze/desc/vittorioveneto.htm