Istituzione della Ricompensa al Valore Militare

Carlo Alberto di Savoia Carignano, riconosciuta la necessità di premiare molte azioni di vero valore che non era possibile ricompensare per la severità degli Statuti dell’Ordine Militare di Savoia, con Regio Viglietto del 26 marzo 1833, istituiva un nuovo distintivo d’Onore, consistente in una medaglia che poteva essere d’Oro o d’Argento. La nuova medaglia doveva portare nel recto lo scudo di Savoia, sormontato dalla Corona Reale e circondato dal motto Al Valor Militare e, nel rovescio, due rami di alloro piegati a corona, in mezzo ai quali dovevasi incidere il nome del decorato e nel contorno il luogo e la data dell’azione. Essa era appesa ad un nastro turchino celeste di 32 millimetri. Tale distintivo poteva essere concesso ad ufficiali, sottufficiali e soldati anche immediatamente sullo stesso campo di battaglia da Sua Maestà, dal Generale in Capo ed dai Generali di Divisione autorizzati. Poteva anche essere accordato in tempo di pace per atti di segnalato coraggio compiuti da militari in servizio comandato.

Atti eroici con i quali si poteva ottenere la concessione della Medaglia al Valore Militare – Torino 26 marzo 1833

 

  1. Essere il primo sul ciglio della breccia.
  2. Essere il primo sul ramparo quando si prende una piazza per mezzo della scalata; od il primo in azione di mare a salire all’abbordaggio sul legno nemico, di cui si ottenga ciò mediante resa.
  3. Entrare per primo in un ridotto o trinceramento; ed in tal categoria si puonno mettere le case nelle quali il nemico oppone una forte resistenza; ovvero con colpo arditissimo incendiare un vascello nemico.
  4. Difendere la Bandiera sino all’ultima estremità e salvarne almeno il trappo.
  5. Difendere un ponte, uno stretto, od un altro posto qualunque contro forze superiori, per cui se risulti un importante vantaggio all’Armata; od in mare battersi vittoriosamente e catturare legno nemico di maggior bordo e portata; ovvero ancorché perdente, porre però, mercé la disperata difesa fatta; il legno nemico nell’impossibilità assoluta di più tenere il mare.
  6. Essere il primo a scagliarsi in un quadrato, se perciò ne risulta la rotta del medesimo.
  7. Non abbandonare il combattimento benché ferito, e ritornarvi subito dopo essere stato bendato.
  8. Comandando un posto avanzato dare in caso d’improvviso attacco, col mezzo d’ostinata difesa contro forze superiori, al Corpo principale, il tempo di prendere le armi ed ordinarsi.
  9. Avendo il comando di un distaccamento, in caso di ritirata arrestare o rallentare con vigorosa e ben intesa resistenza l’inseguimento del nemico, e salvar così il Corpo principale.
  10. Prendere una batteria al nemico; bene inteso però che detta sia in stato di difesa, e non ancora scavalcata.
  11. Riprendere una nostra batteria caduta nelle mani nemiche.
  12. Riprendere una Bandiera o Stendardo caduto nelle mani del nemico.
  13. Salvare un Ufficiale Superiore o Generale dall’essere prigioniero.
  14. Far prigioniero un Generale nemico.
  15. Salvar la vita ad un Ufficiale Superiore o Generale, esponendo la propria a manifesto pericolo.
  16. Radunare, arrestare, e ricondurre al combattimento gente dispersa e fuggiasca.
  17. Passare un fiume a nuoto o altrimenti per prendere le barche attaccate alla riva occupata dal nemico, e ricondurle alla propria riva.
  18. Portare una lettera da una Fortezza assediata attraverso il campo nemico al Comandante della propria Armata e viceversa.
  19. Ricondurre alla propria Armata un corpo di truppa od un distaccamento stato tagliato fuori in seguito alla ritirata.
  20. Come capo pattuglia o ricognizione, scoprire l’approssimazione del nemico, il quale tentava una sorpresa, e dandone avviso in tempo a che di ragione, farla restare vuota d’effetto.
  21. Comandante un corpo di truppa, per mezzo di una marcia ben intesa, sorprendere, battere, e far prigione una truppa nemica.
  22. Come capo di un distaccamento in caso di rotta del nemico, devanzarlo, e prevenirlo ad uno stretto o ad altro sito vantaggioso per riordinarsi e per tal modo far un gran numero di prigionieri.
  23. Cooperare in modo particolare e distinto al buon esito di una impresa militare qualunque con gravi stenti, e rischio personale della vita, come per esempio sorprendere ed annichilare un convoglio nemico, per difetto del qual trovisi obbligato di levare l’assedio già inoltrato in una Fortezza; oppure introdurvi un soccorso tale, che o produca lo stesso effetto, o ne dilunghi notevolmente la resa.
  24. Salvare la cassa dei denari, e gli equipaggi militari, e le artiglierie, in ispecie quando già tenevano già per abbandonati, ed aveasi avuto ordine dal Comandante d’inchiodarle o gettarle in un fiume o precipizio; è così d’un legno Regio che fosse per naufragare, o da cui già naufragato, nell’atto stesso della burrasca si giungesse a salvare la cassa militare, carte, od altri effetti di somma importanza; mediante peròche tali azioni non solo vengano convalidate da testimonii convenienti, ma non siano neppur giudicate prodotte ben più da desiderio di preda che da un nobile sentimento d’onore.
  25. Qualunque fatto personale di ogni militare in qualsiasi occasione, anche in piena pace, in cui trovisi comandato di servizio, oppure che in caso di tumulti o sommosse si fosse messo a disposizione dell’Autorità superiore, perché detto fatto venga riputato prudente, distinto e coraggioso, e si ravvisi di natura tale da poter eccitare l’emulazione del valore fra i suoi compagni d’armi.

Lascia un commento